Misure di Allerta PM10

Le misure minime indicate dalla Regione, da applicare durante il semestre invernale, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto, sono le seguenti:

  • in tutti i Comuni della Regione del Veneto, vige l’applicazione della DGRV n. 122/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006”;
  • in tutti i Comuni della Regione del Veneto si introduce il limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;
  • in tutti i Comuni della Regione Veneto si dispone l’obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello, dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta;
  • negli agglomerati e nei Comuni con più di 30.000 abitanti, presso i quali opera un servizio di trasporto pubblico locale, si dispone il divieto di circolazione per i motoveicoli a due tempi di classe Euro 0 e autoveicoli benzina Euro 0, 1 e autoveicoli diesel Euro 0, 1 e 2, nei giorni feriali dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:30, salvo le esclusioni;

Le misure indicate dalla Regione, da applicare durante il semestre invernale, dal livello di allerta 1 (arancione), sono le seguenti (in aggiunta a quelle minime):

  • limitazione all’utilizzo delle autovetture private di classe emissiva fino a Euro 4 diesel (compreso) in ambito urbano dalle 8:30 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva fino a Euro 3 diesel (compreso) dalle 8.30 alle 12.00. Le deroghe sono relative ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci;
  • divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016;
  • divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
  • divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
  • divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
  • invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
  • potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

Le misure indicate dalla Regione, da applicare durante il semestre invernale, dal livello di allerta 2 (rosso), sono le seguenti (in aggiunta a quelle minime e a quelle di livello1):

  • estensione delle limitazioni per i veicoli commerciali fino a Euro 3 diesel (compreso) nella fascia oraria 8.30 – 18.30 e fino a Euro 4 diesel (compreso) nella fascia oraria 8.30 – 12.00. Le deroghe previste sono le medesime individuate al punto precedente;
  • divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016.

 

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Misure di Allerta PM10
Ultima modifica 24/08/2023 12:12
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