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COMODATO INCROCIATO”

Ai fini della corretta applicazione di alcune casistiche riguardanti le agevolazioni ai fini IMU, la Corte di Cassazione con propria Ordinanza n. 37346 del 20/12/2022 è intervenuta sull'applicabilità del cosidetto “comodato incrociato” cioè del comodato fra comproprietari.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la concessione in comodato da parte del comproprietario dell'immobile ivi non residente, ad un comproprietario, sia superflua in quanto il diritto di quest'ultimo di “servirsi del bene” non nasce in virtù del comodato ma nasce dalla sua titolarità pro quota del diritto di proprietà sull'immobile, come anche previsto dall'Art. 1102 comma 1 del Codice Civile.

Non può pertanto essere applicata l'aliquota agevolata nell'ipotesi in cui il comproprietario (o titolare del diritto reale di godimento) conceda in comodato la propria quota parte dell'immobile a un parente di primo grado in linea retta che possa vantare, sull'immobile stesso, adibito ad abitazione principale, un diritto reale ( proprietà o personale di godimento).

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Ultima modifica 31/01/2025 11:34
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