IMU 2014
Le ALIQUOTE approvate per l'anno d'imposta 2014, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2014 sono le seguenti:
Abitazione principale di lusso (categorie catastali A1/A8/A9) e relative pertinenze | 4 per mille Detrazione € 200,00 |
Abitazioni non adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze | 9 per mille |
Abitazione e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti fino al 1° grado (figli o genitori), da essi utilizzate come abitazione principale, con il limite di una sola unità abitativa per ogni soggetto passivo | 4,60 per mille |
Abitazioni in comodato gratuito a parenti dal 2° al 3° grado in linea retta e al 2° grado in linea collaterale (fratelli) ed abitazioni locate alle condizioni previste dall'art.2 comma 3 della Legge 431/1998 (contratti di affitto agevolato o concordati). In entrambi i casi l'utilizzatore deve avere la residenza anagrafica | 7,60 per mille |
Aliquota di base per tutti gli altri immobili compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili | 7,60 per mille |
A seguito di modifiche normative e regolamentari, rispetto all'anno 2013, sono variate le aliquote per i seguenti immobili:
- ABITAZIONI AIRE ossia abitazioni non locate possedute da cittadini italiani residenti all'estero: con la Legge 80/2014 è stata variata la normativa IMU non consentendo più l'assimilazione all'abitazione principale, pertanto si deve applicare l'aliquota stabilita per le abitazioni a disposizione del 9 per mille;
- ABITAZIONI in COMODATO GRATUITO a figli o genitori: non è più prevista l'assimilazione all'abitazione principale, ed è stata stabilita l'aliquota minima definita dalla normativa, pari al 4,60 per mille;
L'IMU non è dovuta per i seguenti per i seguenti immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni cosiddette di lusso);
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari nonché quella posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, purché non locata;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- abitazione posseduta, e non concessa in locazione, dal personale delle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare o civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche senza il possesso dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale.
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "beni merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
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